Art. 29.
(Norme per la stipula di contratti
per appalti e forniture).

      1. Alle procedure poste in essere dalla direzione esecutiva del DGS per la stipula di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni stabilite da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, pos

 

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sono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall'AISE e dall'AISI.